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È ufficiale: due mamme restano due mamme, anche se si separano

Il tribunale di Bari ha rigettato il ricorso dei nonni e della madre di una bambina che volevano cancellare l’altra madre dall’atto di nascita. Nello specifico, secondo i giudici, la piccola ha un «diritto alla continuità del legame affettivo con entrambe le madri, che l’hanno voluta ancora prima del concepimento»

È ufficiale: due mamme restano due mamme, anche se si separano

Piazza Castello, Torino, 2021/06/05: Due ragazze si baciano durante una manifestazione LGBT per l'approvazione del Ddl Zan.
Foto di Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images

Se due mamme si separano, si può chiedere la cancellazione di una delle due dall’atto di nascita della figlia? Per il tribunale di Bari, no. Il decreto dei giudici pugliesi mette un ulteriore mattone nella regolamentazione delle coppie omogenitoriali: entrambe le madri rimangono genitrici anche dopo la fine della relazione, per garantire alla bambina la continuità della vita familiare.

Il caso riguarda due donne che si sposano a New York, nel 2016, e decidono di ricorrere alla maternità surrogata in California: l’ovulo di una delle due viene impiantato in una terza donna e fecondato da un donatore. Nel 2018, dopo la nascita della piccola e la registrazione dell’atto negli Usa, le madri chiedono di trascrivere il certificato in Italia, nel registro di stato civile del comune di Bari, con l’indicazione di entrambe come genitrici. Poi, però, decidono di separarsi. I nonni della madre genetica fanno istanza per togliere dall’atto di nascita della bambina il nome della madre intenzionale, quella, cioè, che non ha prestato il suo ovulo, né ha partorito. Anche la madre genetica si costituisce nel procedimento, chiedendo la cancellazione dell’ex partner dal documento.

L’avvocata Pasqua Manfredi della rete Lenford, realtà che fornisce assistenza legale per tutelare i diritti Lgbt+, ha seguito la vicenda da vicino e spiega il motivo del rigetto del ricorso. «La decisione è importante perché stiamo parlando di una bimba che, per lo Stato italiano, è figlia di entrambe le madri ormai da diversi anni», dice. «Ha un’identità in cui si è ormai riconosciuta, per questo non è possibile cancellare dall’atto di nascita una delle due. Nel momento in cui si è concretizzato lo stato di figlia, non lo si può eliminare, specialmente se il motivo è il litigio della coppia».

L’interesse della piccola, quindi, prevale sulla rottura e successiva separazione delle due madri. La decisione è particolare anche sotto questo aspetto, come nota Manfredi: «C’è la tendenza a immaginare le coppie omogenitoriali come perfette, in realtà sono uguali a tutte le altre famiglie: possono esserci problemi, separazioni, conflitti». Ed è in questi casi che l’intervento dei tribunali è importante per ristabilire quali interessi vadano tutelati. Nel caso specifico – scrivono i giudici pugliesi – la piccola ha un «diritto alla continuità del legame affettivo con entrambe le madri, che l’hanno voluta ancora prima del concepimento», nonostante i «tardivi ripensamenti di uno dei due componenti della coppia». Dev’essere, quindi, seguita e sostenuta da entrambe le madri che «hanno concorso alla sua nascita sulla scorta di un progetto genitoriale condiviso».

La decisione apre poi alla possibilità per la madre intenzionale di conservare questa condizione, nonostante la separazione. Si legge, infatti, che la genitrice che non ha legami né biologici, né genetici, «non potrebbe neppure fare ricorso allo strumento (comunque non adeguato) dell’adozione in casi particolari», un istituto in cui c’è bisogno del consenso della madre genetica, che in tal caso manca per la rottura della relazione. In sostanza, visto che l’ex partner non avrebbe strumenti di tutela della propria posizione, a maggior ragione l’indicazione come madre nell’atto di nascita dev’essere conservata.

In Italia, la legge del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita vieta la maternità surrogata e la configura come reato. Un divieto giustificato dalla tutela della dignità della madre biologica, quella, cioè, che partorisce materialmente. «In realtà dove è consentita, come negli Stati Uniti, la surrogazione di maternità è l’esito di un procedimento complesso, che prevede un contratto tra le parti. Successivamente un giudice fa accertamenti approfonditi e formalizza l’accordo. Quindi la donna gestante è più che protetta», sottolinea Pasqua Manfredi.

Sono molte le coppie italiane, sia etero che omogenitoriali, che accedono alla maternità surrogata all’estero. Così, su spinta della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, si è reso necessario garantire la trascrizione dell’atto di nascita nei registri di stato civile, proprio per riconoscere i bambini che nascono in paesi dove la pratica è consentita. Con questa procedura, di competenza dei sindaci, si possono assumere i diritti e i doveri genitoriali rapidamente, senza dover ricorrere all’adozione in casi particolari, uno strumento del codice civile che non tutela in modo adeguato i bimbi nati tramite maternità surrogata. L’iter di questo tipo di adozione, infatti, è troppo lento e non garantisce pieni diritti, come ad esempio quelli di successione nei confronti dei parenti della coppia.

La Corte Costituzionale, in linea con i giudici di Strasburgo, con una sentenza del 2021 ha invitato il Parlamento a intervenire, auspicando «una disciplina adeguatamente tutelante» dei minori che nascono da maternità surrogata. Regole uniformi, che non permettano decisioni caso per caso sulla trascrizione degli atti di nascita. «Si era parlato di una riforma delle adozioni, ma la vedo dura. Ci vogliono più sindaci coraggiosi, che trascrivano gli atti di nascita, e più giudici coraggiosi, che prendano decisioni come questa» – dice Manfredi. Quanto alla politica, per un cambiamento bisognerà aspettare parecchio: la destra conduce da anni una crociata contro la gestazione per altri. Così e come spesso accade, tocca tutelare i diritti nelle aule di giustizia.