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D’ora in poi si potranno cambiare nome e identità di genere anche senza un intervento chirurgico

Una sentenza del tribunale di Trapani ha riconosciuto questa possibilità a Emanuela, una 53enne siciliana, stabilendo che l’organo sessuale maschile non rappresenta un impedimento alla percezione di sé come donna. «Non avere l’organo sessuale femminile non compromette il modo in cui mi percepisco, le mie sembianze non offuscano la mia identità femminile».

Foto: Hayoung Jeon/EPA-EFE/Shutterstock

Il tribunale di Trapani ha preso una decisione che potrebbe creare un precedente importante, ossia la garanzia del diritto a cambiare nome e identità all’anagrafe anche in assenza di un intervento chirurgico o di una terapia ormonale. I giudici, infatti, hanno riconosciuto questa possibilità a Emanuela, una 53enne siciliana che dallo scorso 6 luglio si chiama così nonostante non si sia sottoposta a intervento per diventare donna.

Per legge la riassegnazione sessuale per via ormonale o chirurgica è un requisito obbligatorio per poter richiedere il cambiamento all’anagrafe e sui documenti, ma Emanuela ha scelto di conservare il proprio organo sessuale maschile e di non sottoporsi ad alcuna operazione: «Quando i medici mi spiegarono le conseguenze, vista l’alta invasività del trattamento, ho scelto di non farlo», ha raccontato l’interessata in un’intervista a Repubblica. Emanuela ha inoltre dichiarato che «Non avere l’organo sessuale femminile non compromette il modo in cui mi percepisco, le mie sembianze non offuscano la mia identità femminile».

La sentenza del tribunale di Trapani ha delineato un principio importante, stabilendo che l’organo sessuale maschile non rappresenta un impedimento alla percezione di sé come donna.

Non è la prima volta che i tribunali propendono per questa interpretazione: nel 2015 la Corte di Cassazione aveva consentito a un’altra donna transgender di legittimarsi come donna prima di sottoporsi all’intervento, che però nel suo caso era già pianificato.

La tesi della Cassazione ha rappresentato il punto di partenza attraverso cui l’avvocato di Emanuela, Marcello Mione, ha costruito il ricorso: «Il principio espresso dalla Cassazione e a cui abbiamo fatto fede è che l’intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali non incide sulla fondatezza della richiesta di rettifica anagrafica, con la conseguenza che, nei casi in cui l’identità di genere sia frutto di un processo individuale serio e univoco, l’organo sessuale primario non determina necessariamente la percezione di sé», ha spiegato. E anche quando Emanuela ha chiarito che non ha intenzione di sottoporsi all’intervento, il principio è rimasto valido anche per lei.

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