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Perché il disegno di legge sulle molestie sessuali è importantissimo

In Italia non esiste un reato specifico per le molestie sessuali: una proposta, presentata senatrice Valeria Valente, propone di colmare questo vuoto normativo

Perché il disegno di legge sulle molestie sessuali è importantissimo

Mentre l’attenzione è interamente catalizzata sul ripristino delle accise sulla benzina e sulla coerenza di Giorgia Meloni, la senatrice Valeria Valente ha presentato un disegno di legge importante, che propone di colmare un vuoto normativo prevedendo una fattispecie specifica per le molestie sessuali.

Anche se sembra incredibile, in Italia il reato di molestie sessuali non esiste: come ha dichiarato a Repubblica la stessa Valente, nel nostro Paese «La molestia viene punita attraverso la legge sulla violenza sessuale se la vittima riesce a dimostrare, al processo, che c’è stata un’aggressione fisica. Oppure viene, nella maggioranza dei casi, derubricata a violenza privata, con sanzioni irrisorie per chi la compie».

Un disegno di legge simile era stato presentato già durante la scorsa legislatura, ma l’approvazione del testo-base in discussione nelle commissioni Giustizia e Lavoro era stato bloccato a causa dell’opposizione della Lega. Come ha dichiarato la senatrice, quella proposta «prevedeva anche aggravanti nel caso delle molestie sul luogo di lavoro e a scuola, agite insomma nell’ambito di un rapporto di subordinazione. La perseguibilità è per querela entro 12 mesi».

Il nuovo disegno di legge, intitolato “Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro”, propone di introdurre nel codice penale il reato specifico di molestie sessuali grazie a un nuovo articolo, il 609-ter, e punisce con la reclusione da due a quattro anni «chiunque, con minacce, atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, in forma verbale o gestuale, reca a taluno molestie o disturbo violando la dignità della persona». Inoltre, la norma dispone che la pena venga aumentata della metà se dal fatto «commesso nell’ambito di un rapporto di educazione, istruzione o formazione ovvero nell’ambito di un rapporto di lavoro, di tirocinio o di apprendistato, anche di reclutamento o selezione, con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo».

Un passo in avanti per allargare la definizione di molestia sessuale e consentire di punire anche quei comportamenti che, pur non prevedendo contatti fisici indesiderati, fanno sentire la vittima in pericolo, vessata sessualmente e in una condizione di forte disagio emotivo e psicologico, in ragione del fatto di essere una donna. Come anticipato, questi comportamenti non sempre possono rientrare nel reato di violenza sessuale e vengono spesso puniti fattispecie molto blande come la violenza privata, al pari degli schiamazzi notturni di un vicino di casa particolarmente rumoroso.